Art. 4 — Partecipazione al gettito dei proventi doganali
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In attesa dell'attuazione del regime di zona franca, previsto dall'articolo 14 dello statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali riscossi nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffe' e del cacao, ai dazi doganali, alle sovraimposte di confine e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981
