Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta

Art. 4 — Partecipazione al gettito dei proventi doganali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →

In attesa dell'attuazione del regime di zona franca, previsto dall'articolo 14 dello statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali riscossi nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffe' e del cacao, ai dazi doganali, alle sovraimposte di confine e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1065~art4 · fonte su Normattiva