Art. 8 — Riserva a favore dello Stato del provento derivante da maggiorazioni di aliquote dei tributi
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Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' ((riversato)) allo Stato. L'ammontare di cui al comma precedente e' determinato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della giunta regionale.
Testo in vigore dal 15 novembre 1974 al 1 gennaio 1981
