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Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1981 al 1 gennaio 2011
