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Per i soli esercizi finanziari 1981 e 1982 le quote attribuite alla regione Valle d'Aosta previste dagli articoli 2, 3, primo comma, 4, primo e secondo comma, 6, primo e quinto comma, vengono ridotte a sette decimi.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1981 al 15 marzo 2011
