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Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilita' ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fa carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri enti ed istituti. Per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della regione Valle d'Aosta ai sensi del comma precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di spesa.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1981 al 15 marzo 2011
