L'articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' sostituito dal seguente: "Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore".
Testo vigente dal 10 dicembre 1975
