[1]L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' stabilito come segue:

[2]colonnello.................................................... n. 1 ((tenente colonnello............................................ n.12 maggiore...................................................... n.15)) capitano...................................................... n.16 tenente e sottotenente........................................ n.22 Totale........................................................ n.56 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436

1

Il D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, e' modificato, con decorrenza 1 marzo 1987".

Testo vigente dal 28 ottobre 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-12-02;603~art1 · fonte su Normattiva