[1]L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' stabilito come segue:
[2]colonnello.................................................... n. 1 ((tenente colonnello............................................ n.12 maggiore...................................................... n.15)) capitano...................................................... n.16 tenente e sottotenente........................................ n.22 Totale........................................................ n.56 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436
1Il D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, e' modificato, con decorrenza 1 marzo 1987".
Testo vigente dal 28 ottobre 1987
