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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1972 e 1973 in complessive lire 5 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1553 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 agosto 1973 al 9 ottobre 2010
