Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata dalla tabella allegata alla presente legge. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 8.967 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-06-26;304~art2 · fonte su Normattiva