Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e di pena e' inquadrato nei livelli di cui all'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, appresso indicati:

  • a)quarto livello: lire 2.790.000 - vigilatrice penitenziaria;
  • b)quinto livello: lire 3.150.000 - vigilatrice superiore o vice sopraintendente;
  • c)sesto livello: lire 3.600.000 - vigilatrice capo o sopraintendente. Ai soli fini del trattamento retributivo, al personale suddetto si applicano le norme previste dal titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Testo vigente dal 6 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-26;215~art4 · fonte su Normattiva