La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, e' incrementata di 1.000 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie (4› livello). Alla copertura dei posti suddetti si provvede:

  • a)mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno contottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualita' di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di eta' per l'assunzione, secondo le modalita' stabilite dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;
  • b)mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneita'. A tal fine sara' predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge. I posti che non risultino coperti con le modalita' di cui al comma 1 saranno oggetto di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 29 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-18;108~art1 · fonte su Normattiva