((Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi)). In caso di impossibilita' di procedere ai sensi del precedente articolo si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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