E' istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza. L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma e' fissato in una unita' per ogni 100 allievi. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati. Le ispettrici disciplinari comunque in servizio non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza sono immesse nel ruolo di cui al precedente primo comma. Il quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, come modificato dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28, e' soppresso; all'ultimo comma del medesimo articolo sono soppresse, in fine, le parole: "e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado decimo".

Testo vigente dal 22 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art56 · fonte su Normattiva