Art. 6 — Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali
Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla presente legge.
Testo vigente dal 22 maggio 1982
