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I precedenti articoli 8 e 9 si applicano, alle condizioni e secondo le modalita' e decorrenze in essi stabilite, anche agli insegnanti, in servizio all'estero, incaricati a tempo indeterminato o, rispettivamente, a tempo determinato, che siano stati assunti per attivita' non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano. L'immissione in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo e' disposta per l'insegnamento per il quale e' valido il titolo di abilitazione gia' da loro posseduto o da loro conseguito nella sessione di esami prevista dal precedente articolo 9, alla quale sono ammessi sulla base del titolo di studio posseduto.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art11 · fonte su Normattiva