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Il personale incaricato da immettere in ruolo per effetto dei precedenti articoli 8, 9 e 11 e' mantenuto in servizio sino alla immissione in ruolo. Per il personale non abilitato l'ulteriore mantenimento in servizio dopo l'espletamento dell'apposita sessione di esami di abilitazione e' subordinato al superamento degli esami stessi. Per il personale che non li superi il mantenimento in servizio cessa al termine dell'anno scolastico in cui gli esami sono stati ultimati. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore per il quale il personale risulta incaricato nell'anno scolastico 1981-82.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art12 · fonte su Normattiva