Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero

Art. 14 — Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive

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Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilita' dei posti nei ruoli metropolitani.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

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