Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero

Art. 15 — Personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive ed ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorita', e' valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art15 · fonte su Normattiva