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Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilita' di posti nei ruoli metropolitani. L'immissione in ruolo e' disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era gia' in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463. Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo e' disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sara' effettuato secondo le medesime modalita' previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane. Il personale di cui al presente articolo e' mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art16 · fonte su Normattiva