Art. 2 — Personale insegnante delle scuole elementari
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Alle istituzioni scolastiche straniere puo' venire assegnato anche personale insegnante delle scuole elementari. Ad esso si applicano l'articolo 15 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e l'articolo 6 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546. Nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e' aggiunto alla lettera c) ("Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali straniere") il seguente punto 20: "Docente presso Istituti di istruzione primaria - assegno mensile lordo lire 75.000".
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
