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Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui al precedente articolo 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonche' alle istituzioni culturali italiane all'estero, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463. I contingenti di cui al precedente comma sono soggetti a revisione annuale. Il decreto di cui al precedente primo comma fissera' altresi' il limite massimo della spesa. In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sara' immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

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