Art. 5 — Decreti per il reclutamento del personale di ruolo
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I decreti per il reclutamento del personale di ruolo di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative procedure saranno applicate dall'anno scolastico successivo. Nel periodo intermedio continua ad applicarsi il procedimento di reclutamento previsto dalle norme precedentemente vigenti.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
