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Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice. 2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, con specifico riferimento ai fatti rispetto ai quali a carico di quest'ultimo vi sia fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto".

Testo in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1986-09-26;599~art7 · fonte su Normattiva