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Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni per la realizzazione di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome, delle societa' dagli stessi enti pubblici costituite, di imprese concessionarie delle opere e degli impianti predetti, nonche' di soggetti privati. Il requisito di opera pubblica o di pubblica utilita' relativamente ai soggetti privati deve risultare da leggi o da provvedimenti di una pubblica amministrazione. I mutui e le anticipazioni possono essere concessi fino all'intero importo della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera o dell'impianto e sono erogabili anche con il sistema dei versamenti rateali in base a stati di avanzamento. A tali operazioni si applica, in quanto compatibile, la normativa concernente il credito fondiario. I finanziamenti dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi; altre garanzie ritenute idonee dagli Enti. Oltre che dalle suddette garanzie, i finanziamenti potranno essere assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri. Il privilegio e' costituito con la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia nella quale e' o sara' situata ciascuna opera ed impianto, nonche' in quella ove ha sede il soggetto proprietario dell'opera o dell'impianto da finanziare. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al numero 5) dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.
Testo in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994
