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Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non puo' essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e resa pubblica in ciascun locale, aperto al pubblico, dell'Ente.
Testo in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994
