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Nel rispetto delle altre disposizioni e, in particolare, delle norme regolanti la sua attivita', l'Ente ha facolta', previa comunicazione al debitore da questi ricevuta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, di cedere, pro soluto, i propri crediti e i relativi diritti e di rendersi cessionario di crediti. Per effetto della cessione il credito deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con il cessionario.

Testo in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art21 · fonte su Normattiva