Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli Enti sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e l'approvazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Testo in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art22 · fonte su Normattiva