Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

L'Ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria fino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la meta' del capitale versato o fondi equiparati. Soddisfatto l'obbligo di cui al comma 1, puo' essere corrisposta agli azionisti o partecipanti una remunerazione sul capitale versato o fondi equiparati. I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati, oltre che per le operazioni previste dalla presente legge, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi dagli istituti di credito speciale e conti correnti con la Banca d'Italia o con le aziende di credito con le quali gli Enti intrattengono rapporti di corrispondenza.

Testo in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art24 · fonte su Normattiva