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Agli Enti si applica l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha facolta' di emanare provvedimenti di carattere generale, ovvero particolare, concernenti le operazioni e le altre attivita' degli Enti. Le categorie di investimento previste dall'articolo 24, comma 3, la durata delle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, nonche' le percentuali di credito concedibile, possono essere modificate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Testo in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 40/1992

    Questione infondata
    5 febbraio 1992

    In materia creditizia, in base all'art. 5, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, per quanto concerne l'istituzione, le autorizzazioni per l'esercizio, le approvazioni delle modifiche statutarie e la messa in amministrazione straordinaria o la liquidazione di enti e aziende di credito, spettano alla Regione specifiche competenze, sulle quali, in conseguenza della posizione di preminenza della disciplina attuativa dello Statuto speciale rispetto alla legge ordinaria, non possono incidere le leggi statali. Ne' in contrario varrebbe richiamare l'art. 1, terzo comma, del predetto d.P.R. n. 234 - in quanto la prevista riserva allo Stato della disciplina del risparmio, del credito e del controllo sugli enti, si riferisce ad interventi di carattere generale e deve coordinarsi con il citato art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 234 - o, tantomeno, le norme statali di recepimento della direttiva CEE n. 77/780 (l. n. 74 del 1985, d.P.R. n. 350 del 1985) che, invece, hanno fatto salve le attribuzioni in materia delle regioni a statuto speciale (art. 14, d.P.R. n. 350 del 1985, in applicazione del quale la Regione Trentino ha emanato la l. n. 1 del 1987).

    Art. 2 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche · Art. 3 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche · Art. 25 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche · Art. 5 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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