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Gli atti costitutivi e gli statuti degli Enti devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge e devono tra l'altro prevedere l'ammontare del capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti in base agli ordinamenti in vigore, le modalita' di trasferimento dei titoli di partecipazione al capitale e disciplinare gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti. Gli statuti e le relative modifiche vengono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Gli statuti degli Enti costituiti in forma di societa' per azioni e le relative modifiche sono approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994
