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L'Ente stipula con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell'ipoteca ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli. E' fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto dell'articolo 4, comma 2. E' data facolta' agli incaricati dell'Ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne tutti i dati occorrenti al disimpegno dell'incarico loro affidato. Accertata la condizione di cui al comma 1, l'avveramento della quale puo' anche risultare da dichiarazione notarile, l'Ente consegna al mutuatario la somma mutuata contro il rilascio di quietanza. Sulla presentazione della quietanza di cui al comma 3, il conservatore dei registri immobiliari esegue, in margine alla iscrizione gia' presa, l'annotazione del pagamento della somma mutuata e della eventuale variazione nella misura degli interessi convenuta in relazione all'andamento del mercato finanziario. In tal caso l'ipoteca iscritta a favore dell'Ente fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa. In caso di edificio o complesso condominiale l'Ente consente, nell'atto di quietanza finale a saldo ed a richiesta del mutuatario, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Della suddivisione del mutuo e del frazionamento della ipoteca il conservatore dei registri immobiliari esegue annotazione a margine dell'iscrizione presa. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonche' dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalita' ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari ed un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta' per la stipula degli atti relativi alle operazioni di cui alla presente legge. I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate sono costituite in deposito cauzionale presso gli Enti mutuanti finche' non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.

Testo in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/2010

    Questione inammissibile
    8 luglio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui tale disposizione - successivamente abrogata dall'art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma applicabile, ratione temporis , nel procedimento a quo - non prevedeva che la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stesso, potesse avvenire anche a richiesta del terzo acquirente del bene ipotecato. Invero, nel caso in esame, concernente un tratto di terreno con annessi fabbricati rurali e già debitamente catastato, si versa in un'ipotesi di credito fondiario rispetto alla quale - diversamente che per gli edifici o complessi condominiali per i quali si può ottenere l'accatastamento delle singole porzioni costitutive - non era e non è previsto alcun diritto di frazionamento a favore del terzo acquirente del bene ipotecato, vigendo l'ordinario principio di indivisibilità dell'ipoteca. Il giudice a quo , pur dando atto di un ostacolo, emergente ictu oculi , che si frappone all'ammissibilità del mezzo di tutela esperito, ha omesso di svolgere qualsiasi motivazione sul punto, che consenta di rendere comprensibile la ragione per la quale egli si reputi competente a pronunciarsi sul ricorso che gli è stato devoluto. Inoltre, posto che la norma impugnata si riferisce a fattispecie del tutto diversa da quella dedotta in giudizio (edifici o complessi condominiali, in luogo di terreni), un'eventuale pronuncia caducatoria non spiegherebbe effetto alcuno sulla vicenda in contestazione, che continuerebbe comunque ad essere assoggettata all'ordinaria disciplina del mutuo fondiario e della relativa garanzia ipotecaria. Pertanto, il rimettente è incorso, nella formulazione del relativo quesito, in un'evidente aberratio ictus , giacché il suo petitum avrebbe dovuto indirizzarsi, semmai, nel senso della censura di un'irragionevole disparità di trattamento, ai fini del frazionamento del mutuo e della garanzia ipotecaria, tra il terzo acquirente della porzione di edificio o complesso condominiale rispetto al terzo acquirente di altri tipi di immobili, quali i terreni.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art5 · fonte su Normattiva