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Il mutuatario puo' domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente sono comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza. Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche. Per gli effetti dell'articolo 2839 del codice civile e in deroga al disposto del numero 2) del secondo comma del detto articolo, l'Ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.
Testo in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994
