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Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzi propri, limitatamente, per questi ultimi, ai percorsi serviti da un regolare servizio di linea, compete un'indennita' chilometrica nella misura di cui appresso: dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 1ª classe lire 1,68; dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 2ª classe lire 1,15. La medesima indennita' di cui sopra compete per gli eventuali viaggi compiuti con mezzi di trasporto noleggiati ai sensi del penultimo comma del precedente articolo. In caso di revisione generale delle tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, l'indennita' chilometrica suddetta viene variata nella stessa proporzione. In aggiunta alle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto in servizio di linea diversi dalla ferrovia e' liquidata una somma pari al 20 per cento delle spese stesse. I rimborsi e le indennita' di cui al presente ed al precedente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titolo o meno all'indennita' di trasferta. Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto, ne' l'indennita' chilometrica, per i percorsi compiuti nella localita' di missione per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, o per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato. In casi eccezionali e' facolta' del direttore generale concedere gli altri rimborsi di spesa che fossero giustificati e debitamente comprovati.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art12 · fonte su Normattiva