Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 14 — Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta

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In luogo delle indennita' di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto ministeriale, indennita' fisse mensili, secondo modalita' da determinarsi di volta in volta, quando cio' si ritenga opportuno per la difficolta' di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali. Al personale singolarmente incaricato di sopraintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, ecc.) considerati come facenti parte della residenza puo' essere concessa una speciale indennita' mensile la cui misura e' stabilita dal direttore generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, puo' essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato. 2 7 Le indennita' suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennita' di trasferta.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1973, n. 21

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La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 1)che all'art. 14, comma 2 "La misura massima della speciale indennita' mensile di cui al secondo comma e' stabilita in lire 18.000." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206

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Il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, ha disposto (con l'art.6) che la speciale indennita' mensile di cui al secondo comma dell'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' stabilita entro un massimo di L. 36.000.

Testo in vigore dal 14 luglio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art14 · fonte su Normattiva