Art. 16 — Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie
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Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonche' al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantita' che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
