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Al dipendente traslocato e' corrisposta la indennita' di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche su la durata del viaggio stesso e' inferiore alle cinque ore. 7 Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia. Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e i figliastri di eta' non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonche' una persona di servizio. Nei viaggi per trasferimento in localita' distanti piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia del dipendente traslocato, con titolo alla indennita' di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle ferrovie dello Stato. Se manchi ogni servizio di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennita' chilometrica di lire 37 per ciascuna persona. 7 Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con una indennita' chilometrica di lire 26,50 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. 2 7 Se l'itinerario e' costituito da piu' tratti di ferrovia e piu' tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano percio' necessari piu' trasbordi, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potra' servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso l'indennita' chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia. Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta. Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennita' chilometrica. Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.650 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili e di lire 3.150 per i trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali. 2 7 Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea, puo' essere provveduto con personale dell'Azienda stessa. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se viene provveduto con personale dell'Azienda a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso medesimo compete nella misura ridotta di un quinto. Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione. Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una localita' diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennita' spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze. L'indennita' ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento e sempreche' questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Agli effetti della corresponsione di tali indennita' e rimborsi il dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1973, n. 21

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La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 1)che all'art. 18, commi 7 e 11 "La misura di lire 26,50 relativa all'indennita'chilometrica prevista al settimo comma e'stabilita in lire 40; le misure di lire 2.650 e di lire 3.150 relative ai rimborsi di spesa previsti all'undicesimo comma sono stabilite,rispettivamente, in lire 4.000 ed in lire 4.800." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206

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Il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, ha disposto: -(con l'art.1, lettera f) che i limiti minimi di durata di cui al terzultimo, penultimo ed ultimo comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 18, al primo ed al quarto comma dell'art. 41 ed al primo ed al quarto comma dell'art. 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabiliti in quattro ore. -(con l'art.7) che l'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia od altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 11, ultimo comma, 80, secondo comma e 18, sesto comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a L. 70 ed a L. 100 a chilometro. L'indennita' prevista dall'art. 18, settimo comma, delle disposizioni medesime e' elevata a L. 100 a chilometro. - (con l'art.8) che " Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario, previste dall'art. 18, undicesimo comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono rimborsate nella misura unica di L. 6.000 a quintale."

Testo in vigore dal 14 luglio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art18 · fonte su Normattiva