Art. 23 — Rimborso della pigione
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Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto ne' subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'articolo 24, e' concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e cio' anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza. Quando il contratto non prestabilisca una indennita' per la rescissione, il dipendente deve domandare alla Azienda a quale condizione egli possa pattuirla. Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli e' rifusa la differenza, sempreche' abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore. A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non puo' essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti, i due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'articolo 24. I direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per alloggi vuoti, ma in nessun caso superiori ad un anno, quando, per le consuetudini locali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata. L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia del dipendente conviventi ed a suo carico ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda. In tal caso la misura del fitto da rimborsare e' stabilita dalle autorita' di cui al quinto comma.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
