Art. 24 — Prescrizioni relative al rimborso della pigione
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Per il rimborso previsto dall'articolo 23, il contratto deve essere intestato al dipendente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito. Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio. Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore. Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purche' non anteriore di una settimana alla data del trasloco.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
