Art. 26
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[1]Al personale che risiede nelle localita' di confine sottoindicate o in localita' comprese tra queste e il confine italiano viene corrisposto un soprassoldo mensile del seguente importo:
[2]Ventimiglia, Bardonecchia, Domodossola, Luino, Como, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Gorizia Centrale, Nova Goriga, Prosecco, Villa Opicina....................... L. 12.000 Modane, Chiasso, Innsbruck Arnoldstein......... " 9.000
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
