Art. 28
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Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio. Durante le assenze dal servizio per le quali e' concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo e' ridotto nella stessa proporzione in cui o ridotto lo stipendio. Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di localita' previsto per la localita' che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella localita' stessa, ed acquista titolo, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
