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L'indennita' di trasferta e' ridotta del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione continuativa nella stessa localita' eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima localita', oltre i 180 giorni, l'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni. Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima localita' anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni. Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione. Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima localita' non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore. Il cambiamento di localita' rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova localita' di lavoro sia di almeno 10 chilometri. Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art3 · fonte su Normattiva