Art. 31 — Disposizioni particolari
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Al personale che alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni occupi un alloggio dell'Azienda e sia soggetto all'obbligo della reperibilita' il beneficio in termini di riduzione del canone di alloggio fruito alla data stessa e' conservato nelle seguenti misure fino a quando permangono le condizioni in base alle quali ne era stato acquisito titolo: dal 1° gennaio 1970: 70 per cento di quello fruito alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni; dal 1° gennaio 1971: 50 per cento di quello fruito alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni. L'importo mensile spettante per i primi 10 giorni a titolo di compenso per reperibilita' ai sensi dell'articolo 30 viene recuperato fino alla concorrenza del beneficio di cui al precedente comma. Fino al 31 dicembre 1970 al personale incluso nei turni di reperibilita' spetta il trattamento piu' favorevole tra quello stabilito dalle presenti disposizioni e quello in precedenza fruito allo stesso titolo. Per il personale tenuto all'obbligo della reperibilita' che occupi un alloggio privato il compenso di cui al precedente articolo si applica nella misura di lire 1.000 o di lire 700 a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
