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Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa e' corrisposto un compenso la cui misura e' data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento. Detto compenso e' aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore 20 per cento per le prestazioni rese nelle ore notturne dei giorni festivi. Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6. Non compete il compenso per lavoro straordinario:

  • a)ai dipendenti i quali per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;
  • b)ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art34 · fonte su Normattiva