Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1970 al 13 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio o in servizio alle tradotte o alle manovre viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale, o reale per le manovre, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

[2]Tipo del mezzo

[3]Macchinista

[4]Aiuto macchinista locomotive a vapore alimentate a carbone, a nafta o mista

[5]L. 4,20

[6]L. 3,37 locomotive elettriche a c. a. o diesel

[7]" 2,40

[8]" 1,87

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 13 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art39 · fonte su Normattiva