Art. 39 — Premio di percorrenza
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[1]Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio o in servizio alle tradotte o alle manovre viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale, o reale per le manovre, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:
[2]Tipo del mezzo
[3]Macchinista
[4]Aiuto macchinista locomotive a vapore alimentate a carbone, a nafta o mista
[5]L. 4,20
[6]L. 3,37 locomotive elettriche a c. a. o diesel
[7]" 2,40
[8]" 1,87
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 13 gennaio 1981
