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La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione gia' decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art4 · fonte su Normattiva