Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1981 al 14 gennaio 1986. Leggi il testo vigente →

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di scorta ai treni, viene corrisposta un'indennita' di pernottazione di lire 214, se capo treno o conduttore, e di lire 200, se assistente viaggiante o frenatore. Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennita' di trasferta. 5 11

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R 11 maggio 1976, n. 270

5

Il D.P.R 11 maggio 1976, n. 270 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) ha disposto che l'indennita'di pernottazione di cui all'art. 47 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e'fissata nella misura unica di L.400. Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 47 e' fissato in L. 400 per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle ore 22 alle 6, queste ore comprese. Agli effetti della liquidazione dell'indennita'di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971,n. 1372, nonche'dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennita' di trasferta. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le suddette modifiche avranno decorrenza dal 1 settembre 1975.

L. 22 dicembre 1980, n. 885

11

con decorrenza dal 1 luglio 1979

La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 8) che "l'indennita' di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979,ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980."

Testo in vigore dal 13 gennaio 1981 al 14 gennaio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art47 · fonte su Normattiva