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Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il dipendente cui sono affidate le funzioni di capo treno deve disimpegnare anche il servizio del conduttore o dell'assistente viaggiante, e quando il cumulo di queste funzioni sia dalla Azienda considerato tale da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto per la sola funzione di capo treno, sono corrisposti al dipendente stesso, in aggiunta alle altre competenze per esso previste dal presente capo, anche il premio di percorrenza previsto per le funzioni di conduttore o di assistente viaggiante, nonche' un compenso integrativo che verra' determinato dal direttore generale. Lo stesso trattamento compete al capo treno quando scorti, senza l'ausilio di agenti addetti alle operazioni di frenatura, un treno merci servito da freno continuo. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1980, n. 885

11

con decorrenza dal 1 giugno 1980

La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 13) che "L'articolo 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1980."

Testo in vigore dal 13 gennaio 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art50 · fonte su Normattiva