Art. 53 — Premio di percorrenza
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((Al personale di equipaggio delle navi traghetto compete, per ogni chilometro reale di navigazione effettuata, un premio di percorrenza nelle seguenti misure: Comandante e direttore di macchina......... L. 9,20 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina... " 7,80 Ufficiale navale e ufficiale di macchina...... " 7,00 Nostromo, capo motorista, capo elettricista, carpen- tiere, motorista ed elettricista......... " 6,70 Marinaio e ingrassatore............... " 5,50 Carbonaio..................... " 5,30)).
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 22 dicembre 2008
