Art. 58
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Al dirigente nautico e al dirigente tecnico, nonche' al personale delle navi traghetto utilizzato presso l'Ufficio nautico in posto di pianta della qualifica rivestita, sempreche' quest'ultimo risulti compreso nei ruoli marittimi del personale navigante, compete il trattamento di cui al precedente articolo 57. Al personale addetto all'Ufficio nautico che non sia piu' iscritto nei ruoli marittimi spetta il trattamento per competenze accessorie stabilito per il personale di qualifica equiparata o corrispondente appartenente ad altri gruppi di personale.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
