Art. 68 — Soprassoldo per servizio in galleria o in locali ubicati in sottosuolo
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- A)Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri e' corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:
[2]I. - Tratto coperto fino al 15 per cento della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500... L. 80 II. - Tratto coperto da oltre il 15 per cento e fino al 30 per cento della lunghezza del cantone... " 130 III. - Tratto coperto da oltre il 30 per cento e fino al 60 per cento della lunghezza del cantone....... " 180 IV. - Tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza del cantone.................... " 230 V. - Cantoni della Grande galleria dell'Appennino.... " 500
[3]Al sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura piu' elevata. Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni, al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiori a 50 metri.
- B)Al personale tecnico, operaio e di manovalanza del Servizio impianti elettrici e' corrisposto un soprassoldo di lire 180 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 500 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.
- C)Al personale dei servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli e' corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 230.
- D)Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro in locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 180. Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 13 gennaio 1981
